Art. 1.

      1. Gli ufficiali giudiziari e gli operatori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti sono ordinati dall'autorità giudiziaria o sono richiesti dal cancelliere o dalla parte.